Art. 10.
(Norme finali).

      1. Permane ad esaurimento la figura professionale dell'ottico, appartenente alle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, che esercita la propria attività nei limiti di cui agli articoli 13 e 22 del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e al decreto del Ministro della sanità 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, e successive modificazioni, e con l'osservanza delle previsioni in materia di modalità di collaborazione con il medico oculista di cui all'articolo 4 della presente legge.